ESEGESI MASSONICA DELLA COSTITUZIONE

La Carta Fondamentale della Repubblica Italiana letta alla luce dei principi massonici che vi sono stati trasfusi. – Molti i massoni che hanno contribuito a scriverla, in primo luogo l’emiliano Meuccio Ruini, presidente della “Commissione dei 75”, al quale è intitolata anche una delle tre logge ferraresi – La dibattuta questione delle società segrete: per i Padri Costituenti la Massoneria non lo era e non poteva affatto essere definita tale.

inserito il 26 10 2013, nella categoria 40nnale R:. L:. G.Bruno, Costituzione, Società, Tavole dei Fratelli

Tavole dei fratelli C:. Ba:.  e  C:.A:.C:.

 

Studio preparatorio della Conferenza Pubblica

MASSONERIA E COSTITUZIONE

Ferrara, Sala della Musica, 25 Ottobre 2013

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LA COMMISSIONE DEI 75

Era il 25 giugno 1946 quando l’Assemblea Costituente si riunì per la prima volta. Ne facevano parte i 556 deputati eletti nella consultazione del 2 giugno.

Venne nominata una Commissione per la Costituzione di 75 componenti con l’incarico di redigere un progetto che sarebbe stato poi esaminato in aula con discussione generale. Questa Commissione era presieduta dall’on. Meuccio (pseudonimo di Bartolomeo) Ruini facente parte del Gruppo Misto.

Ruini, ritenuto uno dei maggiori artefici della carta costituzionale, era massone, così come diversi altri membri della stessa Commissione.

D’altra parte, nell’elenco di personaggi famosi che hanno condiviso e fatto proprio il sentire massonico si trovano nomi sorprendenti: senza citare i moltissimi Presidenti USA, si possono annoverare personalità quali Emiliano Zapata, Pancho Villa, Michail Bakunin, Simón Bolívar, Salvador Allende tra i leader politici, e ancora Henry Dunant, Montesquieu, Mozart, Oscar Wilde, Ghandi, Garibaldi, Walt Disney e tanti altri.

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MASSONERIA E COSTITUZIONE:

LA QUESTIONE DELLE SOCIETA’ SEGRETE

Tavola di C:. A:. C:.

Lo scopo di questo breve incontro è quello di fornire una sorta di “lettura iniziatica” della Costituzione, cercare, cioè, di leggere la nostra Carta fondamentale con gli occhi di un Libero Muratore.

Si è parlato molto, e non sempre con cognizione di causa, della presunta illegittimità costituzionale della Massoneria, in quanto associazione “segreta”.

Per comprendere il problema e crearsi un’opinione libera da pregiudizi, occorre innanzitutto conoscere il significato di “segretezza”, così come inteso dalla nostra Carta Costituzionale e dalle leggi emanate in sua applicazione.

L’art. 18 della Costituzione, dopo aver affermato la libertà positiva di associazione, senza necessità di preventiva autorizzazione e con il solo limite del rispetto della legge penale, vieta “le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

(Si racconta a questo proposito che un massone membro della Commissione Costituente che stava redigendo proprio l’articolo 18 sulle società segrete, chiese ai colleghi se non fosse il caso di precisare, a scanso di equivoci, che la Massoneria non ricadeva in questa definizione; e gli stessi colleghi costituenti, compresi quelli della componente cattolica, gli risposero che la precisazione era inutile, perchè era ovvio che la Massoneria non era e non poteva essere considerata una società segreta. L’episodio risulta dai verbali della stessa Commissione – ndr)

Dopo la nota inchiesta sulla loggia P2, il Parlamento ha emanato una legge, la n. 17 del 1982, il cui art. 1 definisce come associazioni segrete, vietate dall’art. 18 Cost., “quelle che anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 550 del 30 gennaio 1985, hanno chiarito la portata di questa norma.

Secondo la Cassazione, alla segretezza non può attribuirsi a priori un valore negativo; si tratta, al contrario, di un valore tutelato dalla stessa Costituzione, secondo cui le libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili (art. 15).

Pertanto, la segretezza illecita ai sensi della legge 17/1982 riguarda esclusivamente quelle associazioni che improntano la propria attività alla realizzazione di scopi politicamente rilevanti, i quali incidono, direttamente o indirettamente, sullo svolgimento delle funzioni dello Stato e degli enti pubblici; invero, poiché il divieto di associarsi e riunirsi segretamente costituisce una limitazione a diritti di libertà costituzionalmente garantiti (quello di associarsi liberamente per scopi leciti e quello alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione), esso deve essere  interpretato restrittivamente, individuando l’agire segreto, costituzionalmente illecito, solo in quelle azioni idonee a ledere o a mettere in pericolo interessi di rilevanza politica, per i quali si impongono la chiarezza e la trasparenza.

Questi principi sono stati successivamente richiamati e specificati dalla Cassazione penale, che con sentenza n. 4999 del 19 gennaio 2010 ha affermato, proprio in riferimento ad una loggia massonica, che “deve ritenersi segreta l’associazione che occulti la propria esistenza ovvero che tenga segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero, ancora, che renda sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci” e che svolga “un’attività diretta a interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale”.

Chi conosce la Libera Muratoria del Grande Oriente d’Italia sa che essa non è niente di tutto questo.

L’esistenza della Massoneria è tutt’altro che occulta, né i suoi “soci” sconosciuti.

È sufficiente effettuare una ricerca su internet per imbattersi nei siti del Grande Oriente d’Italia e di numerose Logge ad esso affiliate, in cui sono chiaramente affermati ed enunciati i motivi e le finalità per cui i Massoni si riuniscono, nonché i nomi di coloro che compongono gli organi rappresentativi del G.O.I., come del resto accade per ogni associazione di carattere privatistico.

Chi parla della Massoneria come di un’associazione segreta confonde, più o meno consapevolmente, “segretezza” con “riservatezza”, questa sì una caratteristica essenziale della Libera Muratoria.

Infatti, che i lavori della Loggia siano riservati è una naturale e logica conseguenza del carattere iniziatico dell’Istituzione.

In buona sostanza, poiché la Massoneria si fonda su rituali conosciuti soltanto dai suoi appartenenti (appunto, “iniziati”), essi non possono essere diffusi all’esterno.

Quanto alle finalità della Libera Muratoria, esse sono quanto di più lontano, per usare le parole della Cassazione, dallo “interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale”.

Basti pensare che colui che aspiri ad essere ammesso ad una Loggia, all’atto della sua iniziazione, deve promettere solennemente di rispettare scrupolosamente la Carta Costituzionale e le leggi dello Stato.

Non si tratta di un atto formale o di una mera clausola di stile, ma di un richiamo agli Antichi Doveri del Libero Muratore, uno dei documenti fondamentali della Massoneria.

Essi, unitamente ai precetti contenuti nella “Identità del Grande Oriente d’Italia”, sono da quest’ultimo considerati come “Landmarks”,  termine inglese che significa letteralmente “linea di confine” e che viene utilizzato per indicare quelle norme tramandate nel tempo e che costituiscono, appunto, la linea di demarcazione, il limite invalicabile oltre il quale non può parlarsi di Massoneria regolare.

Essi, nella loro lettura, applicazione ed interpretazione, rappresentano quindi la linea di confine tra Massoneria regolare ed associazioni para-massoniche o pseudo-massoniche; ciò significa che il rispetto di questi doveri è ciò che distingue un Massone da un profano, una Loggia regolare da ogni altra associazione che si dichiari massonica ma che, in realtà, non lo è e non lo può essere.

Uno dei doveri del Libero Muratore, appunto, è quello di essere “un pacifico suddito dei Poteri Civili, ovunque egli risieda o lavori”  e di “non essere mai coinvolto in complotti o cospirazioni contro la pace e il benessere della Nazione”.

Per un Massone cittadino italiano, quindi, la Costituzione non è solo la legge fondamentale della Repubblica Italiana, un precetto da rispettare per motivi sociali o politici, per far parte del “consesso sociale”; essa è una linea-guida della propria condotta quotidiana, da osservare e rispettare scrupolosamente, al fine di potersi davvero ritenere un “Libero Muratore”.

Pertanto, per il Massone la Costituzione non è una Carta dei Diritti, ma una Carta dei Doveri.

La Libera Muratoria, d’altra parte, non si fonda su diritti, ma su doveri.

A colui che richiede di essere iniziato, infatti, non viene promesso alcun vantaggio o privilegio; al contrario, gli si chiede di assumere obblighi verso l’Istituzione ma, soprattutto, verso la società e l’Umanità intera.

Nella promessa solenne prestata all’atto dell’iniziazione sono presenti e ben evidenti i valori di solidarietà, altruismo, disponibilità verso il prossimo, onestà, universalità: ancora una volta possiamo fare riferimento ai “Landmarks” riconosciuti dal Grande Oriente d’Italia, secondo cui la Massoneria “stimola la tolleranza, pratica la giustizia, aiuta i bisognosi, promuove l’amore per il prossimo e ricerca tutto ciò che unisce fra loro gli uomini ed i popoli per meglio contribuire alla realizzazione della fratellanza universale”.

Chi non sia disposto ad assumersi e rispettare questi doveri, non potrà godere del “diritto” ad essere iniziato e ad apprendere gli strumenti di perfezionamento interiore che la Libera Muratoria offre ai suoi apprendisti.

Questo legame “consequenziale” tra doveri e diritti lo ritroviamo a più riprese anche nella nostra Costituzione, dove non esistono diritti senza doveri.

Una prima, chiarissima affermazione di questo valore fondamentale la troviamo nell’art. 2, secondo cui “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Nell’affermare il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, la Carta Costituzionale si preoccupa immediatamente di precisare che l’appartenenza alla Repubblica comporta l’adempimento di doveri di solidarietà politica, economica e sociale, che vengono qualificati come “inderogabili”.

Tale apparente dicotomia è evidente in numerose altre norme costituzionali, a cominciare dall’art. 4, secondo cui il lavoro non è solo un diritto, ma anche un dovere (“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”), per passare agli art. 30 (dovere di educare i figli, naturale corollario dei “diritti della famiglia” di cui al precedente art. 29), 34 (diritto-dovere di istruzione), 48 (diritto-dovere di voto), 53 (dovere di contribuire alla spesa pubblica secondo le proprie capacità).

Un altro importante punto di contatto tra principi Massonici e Costituzione è sicuramente il valore centrale attribuito alla persona umana, che per entrambe le istituzioni (Repubblica e Libera Muratoria), costituisce un fine, e non un mezzo.

Rileggendo l’art. 2, si noterà immediatamente l’utilizzo, non casuale, di due termini: “riconosce” e “uomo”.

L’idea del “riconoscimento” dei diritti inviolabili presuppone che essi preesistano all’ordinamento statale; la Repubblica non “crea” tali diritti, ma si limita a riconoscerli e si impegna a tutelarli in quanto già esistenti e propri della persona umana.

La ragione per cui si è utilizzato questo termine è da ricercarsi nella concezione giusnaturalistica che riconosce “la precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo Stato e la definizione di questo a servizio di quella” (parole dell’on. Dossetti durante la seduta dell’Assemblea Costituente del 10/9/1946).

Questa concezione, come detto, è rafforzata dall’utilizzo della parola “uomo”, e non semplicemente “cittadino”; i diritti inviolabili sono propri di ogni persona umana, sia o non sia cittadino della Repubblica, proprio in quanto preesistenti rispetto all’ordinamento giuridico.

Si tratta di un evidente contrapposizione e superamento del principio positivista dello Stato-persona, esclusivo titolare della sovranità il quale “concede” ai suoi sudditi l’esercizio di alcuni diritti di libertà, a favore di uno Stato-strumento al servizio dei cittadini, cui appartiene la sovranità (come affermato a chiare lettere dall’art. 1 Cost.)

La formulazione dell’art. 2 ha portato il grande costituzionalista e padre costituente Costantino Mortati ad individuare, tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale, il c.d. “principio personalista”.

Secondo tale interpretazione, la Costituzione individua ed esprime una priorità di valori: non la persona per lo Stato, ma lo Stato per la persona.

Di conseguenza, un limite alle libertà individuali può sì essere stabilito in funzione dell’interesse collettivo, ma solo in un contesto in cui il fine ultimo dell’organizzazione sociale è lo “sviluppo della persona umana” (art. 3 Cost.), e comunque con il limite invalicabile costituito dalla sfera della personalità fisica e morale dell’individuo.

Questi concetti risultano particolarmente familiari ad un Libero Muratore.

La Massoneria, infatti, persegue “l’elevazione morale e spirituale dell’uomo e dell’umana famiglia” e “afferma l’alto valore della singola persona umana”, per cui può dirsi che anch’essa si ispiri ad una sorta di principio personalista, laddove personalismo non significa libertà assoluta o arbitrio, ma tensione al continuo miglioramento dell’essere umano, miglioramento che, secondo i principi massonici, coincide con uno sviluppo non materiale, ma interiore (“morale e spirituale”).

Tuttavia, non si tratta di un percorso fine a sé stesso, perché la Libera Muratoria, tra i suoi principi fondanti, prevede anche la promozione dell’ “amore per il prossimo” e “la ricerca di tutto ciò che unisce fra loro gli uomini ed i popoli per meglio contribuire alla realizzazione della fratellanza universale”.

È evidente l’analogia con i valori affermati dall’art. 2 della Costituzione attraverso l’utilizzo dei due termini di cui si è detto in precedenza (riconosce e uomo): valore centrale della persona umana e universalità.

Ciò spiega anche il continuo e solo apparente contrasto tra diritti e doveri, di cui abbiamo detto in precedenza: poiché il valore fondante dello Stato è ogni persona umana, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla razza, dal sesso o dal ceto sociale, chi voglia godere dei diritti che lo Stato gli garantisce deve contestualmente farsi carico dei doveri connessi all’appartenenza alla Repubblica, il cui adempimento costituisce condizione essenziale per il godimento dei suddetti diritti.

Allo stesso modo, la Massoneria richiede all’iniziato, che aspiri al proprio perfezionamento interiore, di prestare una promessa solenne, impegnandosi al rispetto di doveri che non riguardano solo il suo comportamento in Loggia, ma anche e soprattutto quello nella vita quotidiana.

Proseguendo nella lettura della nostra Carta fondamentale, ci imbattiamo nell’art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza, affermando che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Oggi, nel 2013, potrebbe sembrare un’affermazione banale, quasi scontata, ma dobbiamo tenere presente, ad esempio, che solo nel 1938, dieci anni prima dell’emanazione della Costituzione, erano state emanate le leggi razziali.

Concetti che erano ancora poco familiari nella vita sociale e politica lo erano, invece, all’interno della Massoneria, in cui da sempre, ed in epoche in cui in ambito profano le disuguaglianze erano particolarmente marcate ed odiose, le distinzioni di ceto, razza, cittadinanza, censo, opinioni politiche e religiose non hanno avuto ingresso.

All’interno della Loggia, tuttavia, il principio di uguaglianza assume un significato preciso e particolare.

Esso, innanzitutto, opera nel momento in cui un profano chieda di essere iniziato: l’unico requisito che viene richiesto è di essere “libero e di buoni costumi”, dove per “libero” si intende non schiavo di ristrettezze mentali, pregiudizi, credenze e dogmi, e “di buoni costumi” significa, oltre ad una assoluta integrità personale e morale, l’adesione a valori fondamentali come l’assoluto rispetto della persona umana.

Se colui che richiede di essere iniziato dimostra il possesso di questi requisiti, gli sarà consentito l’ingresso nella Libera Muratoria, indipendentemente dalla sua posizione nella vita civile.

Una volta fatto ingresso in Loggia, poi, tutte le distinzioni che operano nella quotidianità (ceto, censo, politica, religione e quant’altro) svaniscono, per far spazio alle caratteristiche intellettuali e spirituali di ciascun individuo.

Poi, all’interno della Loggia ciascuno compierà il proprio personale percorso iniziatico, in base alla propria intelligenza, volontà, curiosità intellettuale, maggiore o minore permeabilità al nuovo e al diverso.

Lo scopo e la finalità della Massoneria, non bisogna dimenticarlo, è infatti quello di ricercare “la verità ed il perfezionamento dell’Uomo e dell’Umana famiglia”, per cui il cammino iniziatico è necessariamente un cammino individuale, volto a forgiare uomini che, fuori dal Tempio, siano capaci di modificare in positivo la società civile per il bene di tutta l’Umanità.

Tuttavia, questo cammino viene compiuto attraverso un lavoro continuo su se stessi, attraverso lo studio e la riflessione: il frutto di questo lavoro viene poi portato all’interno della Loggia, in continuo e costante confronto con gli altri fratelli.

In questo senso, la differenza è un valore, e così si spiega, altresì, la suddivisione dei membri della Loggia in differenti gradi iniziatici (Apprendista, Compagno D’Arte e Maestro), con contenuti esoterici, decisionali e di responsabilità diversi.

Tale suddivisione non corrisponde ad una diversità di diritti o dignità, ma a diverse responsabilità all’interno della Loggia, ed ha un significato ben preciso, anch’esso riconducibile al carattere iniziatico dell’Istituzione.

I rituali di Loggia, lungi dall’essere una mera rappresentazione, costituiscono infatti il mezzo per intraprendere e continuare quel percorso di perfezionamento ed elevamento interiore che costituisce lo scopo dell’ingresso in Massoneria; solo seguendo quel rituale possono crearsi l’armonia e l’ordine necessari affinché le energie di tutti i componenti della Loggia possano confluire nella stessa direzione.

Perché il rituale adempia a questa funzione, tuttavia, è necessario che esso sia rigidamente osservato e rispettato, e perciò i Fratelli che hanno raggiunto un grado più elevato nel loro percorso iniziatico debbono fungere da guida per gli Apprendisti.

D’altra parte, ogni consesso umano, per funzionare correttamente e consentire u
n confronto franco ma costruttivo, necessita di una liturgia, il cui rispetto è
garantito da un <primus inter pares>, cui sono conferiti poteri che non discendono da un privilegio ma da una funzione, che è quella di assicurare il rispetto della procedura e con essa la garanzia che ciascuno dei partecipanti a quella comunità possa liberamente esprimere il proprio pensiero.
Basti pensare al giudice nel processo, o al presidente della Camera in Parlamento; se queste figure esercitano correttamente i propri poteri la procedura funziona e garantisce ordine e armonia, in caso contrario si genera il caos.

La diversità di grado, pertanto, non genera disuguaglianze, ma è anzi un metodo per realizzare un’effettiva uguaglianza.

Infatti, all’interno della Loggia, molto più che nella vita profana, non esistono quelle distinzioni di ordine materiale, di rango o di censo o di ceto abitualmente in uso nella vita profana; scompaiono i titoli accademici, le gerarchie sociali, le posizioni acquisite nella vita civile, le onorificenze, e non hanno più alcun senso le differenze di razza, di religione, di opinioni politiche.

L’uguaglianza in Loggia è libertà di intraprendere e proseguire il proprio percorso di perfezionamento interiore, senza che ciò venga minimamente influenzato da chi o “cosa” si è nella vita profana: perciò una persona comunemente ritenuta “umile” può essere Maestro, e chi ha raggiunto posizioni di spicco nella vita civile e sociale semplice Apprendista.

In questa prospettiva, può dirsi che la Massoneria abbia realizzato il principio di eguaglianza molto più di quanto ciò non avvenga oggi nel nostro Paese, dove troppo spesso lo si dimentica o, al contrario, lo si utilizza per difendere privilegi o rendite di posizione.

 

I  PRINCIPI  FONDAMENTALI

GLI ARTICOLI 7 e 8

Tavola del fr:. C:. Ba:.

 

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Fu certamente uno degli articoli più dibattuti in seno alla Costituente.

La formula utilizzata nel primo comma è il frutto di un compromesso tra due diverse proposte, la prima avanzata dalla Democrazia Cristiana («Lo Stato si riconosce membro della comunità internazionale e riconosce perciò come originari l’ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l’ordinamento della Chiesa») e l’altra dal segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti («Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica. Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell’ordinamento giuridico della Chiesa stessa»).

L’Assemblea, approvando la formula unificatrice, decise di tracciare una chiara distinzione tra ordinamenti che coesistono su territori diversi (lo Stato italiano e gli altri Stati) e ordinamenti presenti sullo stesso territorio (Stato italiano e Chiesa cattolica).

Inoltre, sempre dopo una lunga e accesa discussione, l’Assemblea riconfermò la validità dei Patti Lateranensi (firmati l’11 febbraio 1929 tra stato fascista e Santa Sede) e stabilì che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa dovevano comunque essere regolati da intese concordate.

È opportuno chiedersi quale sia la reale portata dell’inciso “ciascuno nel proprio ordine”. Se si alludesse alla separazione fra potere temporale e spirituale questa precisazione da un lato sarebbe scontata e, dall’altro, dovrebbe riferirsi non alla Chiesa cattolica in particolare bensì a tutte le confessioni religiose a cui è invece dedicato l’articolo 8.

Si tratta in realtà di regolamentare un vero potere temporale concorrente sullo stesso territorio, come è confermato dal fatto che i rispettivi rapporti vengono regolati su base pattizia.

La formulazione approssimativa dell’art. 7 ha finito per rendere difficoltosa la definizione del principio di laicità dello Stato.

Per la Corte Costituzionale, chiamata in causa nel 1989 (sentenza n.203) sul problema dell’insegnamento religioso nelle scuole, “il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.”

Tuttavia la posizione privilegiata della religione Cattolica nella Carta Costituzionale poneva e ancora pone problemi di coerenza, soprattutto con riferimento alla parità di trattamento rispetto alle altre confessioni religiose alle quali è dedicato il successivo articolo.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Anche questo articolo fu oggetto di una lunga discussione, essendo strettamente connesso con quello precedente.

Mentre la Chiesa cattolica era stata definita indipendente e sovrana, alle altre confessioni veniva riconosciuta una sovranità limitata, dovendosi conformare all’ordinamento giuridico italiano. Diversamente dalla religione cattolica, i loro rapporti con lo Stato italiano erano regolamentati con legge ordinaria e, inoltre, la stessa regolamentazione non era sentita come “necessaria” ma meramente eventuale e rimessa alla iniziativa delle relative rappresentanze.

 

TITOLO PRIMO 

I RAPPORTI CIVILI

 

Il tema dei rapporti con le confessioni religiose, affrontato nei principi fondamentali, venne sviluppato poi negli articoli che riguardano i rapporti civili e segnatamente nell’articolo che riguarda la libertà di culto.

Articolo 19

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La prima stesura di questo articolo prevedeva una diversa formulazione: «purché non si tratti di principî o di riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume». L’Assemblea decise di sopprimere le parole «principî» e «ordine pubblico», la prima per evitare che un eventuale divieto riguardasse un giudizio di merito sui principi espressi dalle diverse religioni; le seconde per la preoccupazione che, in futuro, fosse possibile limitare la libertà religiosa adducendo come motivo la tutela dell’ordine pubblico.
Nel corso della discussione l’on. Arturo Labriola (Unione democratica nazionale, d’ispirazione liberale) propose un emendamento volto a dichiarare «pienamente libere» le organizzazioni dirette a diffondere il «pensiero laico o estraneo a credenze religiose», che non fu approvato in quanto secondo la maggioranza dell’Assemblea erano già garantite dagli articoli 21 (libertà di manifestare il proprio pensiero) e 33 («L’arte e la scienza sono libere»).

Nessuna indicazione si trova al riguardo della libertà di coscienza e della libertà di cambiare religione o di non avere religione, professando pubblicamente l’ateismo: la Costituzione non prevede la libertà “da” qualsiasi religione.

Si dovrà così attendere la fine degli anni 70 per vedere riconosciuto, con una pronuncia della Corte di legittimità, il fondamento costituzionale della libertà di coscienza (intesa come «libertà di formarsi una coscienza») e del diritto di mutare credo religioso, nonché l’applicabilità della norma a favore degli atei e dei non credenti.

L’art. 19 si applica sia ai cittadini italiani che agli stranieri. Recentemente, la giurisprudenza ha iniziato a fare propri i principi espressi nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), riconoscendo al minore il diritto alla libertà di coscienza e di religione e quello di essere interrogato dal giudice circa le scelte che lo riguardano (per esempio, nel contesto delle separazioni coniugali per quanto concerne le conversioni religiose che, solitamente, coincidono con quelle di uno dei genitori).

La libertà di coscienza ha trovato piena applicazione normativa solamente con la revisione dei Patti Lateranensi del 1984: il nuovo Concordato ha infatti stabilito l’abbandono della Religione di Stato, ma si dovrà attendere ancora fino al 1989 e la già citata sentenza n. 203 della Corte Costituzionale per vedere riconosciuto il carattere facoltativo dell’insegnamento cattolico nelle scuole.

 

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

È questo un articolo che rafforza e specifica le garanzie già espresse dall’art.19: non possono essere introdotti nella legislazione italiana trattamenti discriminatori verso le associazioni e gli enti religiosi.

Fino a pochi anni fa, questo articolo era ritenuto ridondante, specificazione del principio di eguaglianza riferito agli enti religiosi; qualcuno lo riteneva altresì una norma volta a evitare il riprodursi della «manomorta», ossia il rischio di un patrimonio perpetuo e inalienabile degli enti religiosi o civili con danno economico per lo Stato, che non può imporre imposte di successione o sulla vendita.

Negli ultimi anni, l’art. 20 è tornato al centro dell’interesse in quanto viene utilizzato per valutare i requisiti dei gruppi religiosi che aspirano a ottenere lo status di confessione religiosa.

 

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
[omissis]

La libertà di manifestazione del pensiero è garantita sia ai cittadini italiani che agli stranieri presenti sul territorio della Repubblica.

Costituisce il quarto pilastro (volendo considerare gli articoli 7-8 coma un unico – seppur variegato – pilastro) su cui si poggia la libertà religiosa nel senso più ampio di libertà di coscienza, comprensiva della libertà di non professare alcuna fede.

Questo articolo viene considerato uno dei fondamenti dell’ordinamento italiano, tanto che si esclude la possibilità di sottoporre il principio a revisione costituzionale ai sensi dell’articolo 139 (tesi affermata dalla Corte costituzionale, in due diverse sentenze, la 1146/1988 e la 366/1991, secondo cui la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana, quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana)

È su questo articolo che viene riconosciuto e tutelato il diritto di cronaca e la libertà di informare, in quanto si ritiene impossibile scindere l’espressione del pensiero dalla narrazione dei fatti.

Oltre alla libertà di informazione, la Corte costituzionale ha affermato che il pluralismo informativo è il «valore centrale» di ogni ordinamento democratico. Con una sentenza del 1993 (n. 112), la Corte ha sostenuto l’esistenza di un imperativo costituzionale, che impone un diritto all’informazione caratterizzato: (A) dal pluralismo delle fonti a cui attingere notizie e conoscenze; (B) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; (C) dalla correttezza e dalla completezza dell’attività di informazione; (D) dal rispetto della dignità umana; (D) dal rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume.

I soli limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero riguardano il dovere di difendere la Patria (non diffusione di notizie che riguardano la sicurezza dello Stato), il segreto giudiziario (non diffusione di atti processuali per garantire l’efficace andamento della giustizia), la difesa della riservatezza e dell’onorabilità delle persone.

 

STATO – RELIGIONE – MASSONERIA

 

Fatta questa doverosa premessa, possiamo scendere ora nella relazione che intercorre tra questi principi e la Massoneria.

Partendo proprio dall’ultimo articolo esaminato, quello riguardante la libertà di pensiero ed opinione, va rimarcato come l’essenza del sentire massonico si identifichi anzitutto con il “libero pensiero”: il Massone definisce sé stesso come “libero pensatore”.

La difesa della libertà di coscienza è il compito fondamentale e lo scopo della Massoneria come di ogni singolo Massone.

Non stiamo parlando di una difesa formale, intesa come contrasto a possibili istanze oscurantiste o a forme più o meno esplicite di censura: il compito principale della Massoneria è la difesa della «libertà di formarsi una coscienza», preoccupandosi di fornire anzitutto gli strumenti culturali e critici per un esercizio effettivo di tale libertà.

 

Strettamente connessa con la libertà di pensiero è la libertà di coscienza e di professare un credo (o non-credo) religioso. È su tale aspetto che il confronto fra le esigenze avvertite dai Padri fondatori della Repubblica e i principi della Massoneria diventa particolarmente interessante.

 

Tenteremo di mettere a confronto l’approccio con la fede religiosa dello Stato di diritto e della Massoneria.

  • Qual è il rapporto della Massoneria con la divinità? La Massoneria pensa Dio? Può farlo? E come?

La Massoneria non è una religione; per questa ragione noi non abbiamo un “Dio massonico” né una “teologia massonica”. Al contempo la Massoneria non è neppure atea o nichilista, poiché uno dei requisiti per appartenere ad essa, oltre all’essere uomo libero e di buoni costumi, è anche il credere in una Entità trascendente, in un Essere Superiore.

Abbiamo quindi una figura che allude alla Divinità che viene indicata come “Grande Architetto dell’Universo”.

Questa figura rimane solo un concetto generale ed universale che la Massoneria non può né deve determinare, perché di per sé inesprimibile e indefinibile nel contesto di un’istituzione che si pone come luogo di incontro di diversità.

Questa entità divina e suprema rappresenta pertanto un concetto centrale che deve essere interpretato direttamente da ciascun Fratello, secondo la propria libera coscienza e la sua fede.

Un Dio Massonico sarebbe di converso una completa assurdità, poiché ciò imporrebbe di fatto una dottrina religiosa a tutti i membri della Comunione massonica distruggendo le differenti e individuali opinioni religiose, teologiche e filosofiche dei singoli Fratelli.

In questo modo la Massoneria si trasformerebbe in una riproduzione di una setta minoritaria, con l’abbandono del suo profondo forte retroterra interculturale e della sua intrinseca tolleranza.

Per quanto sarebbe antistorico immaginare che la Massoneria delle origini fosse così “moderna” da porsi come luogo di incontro per tutti gli uomini di “buoni costumi”, come invece avverrà solo più tardi, essa, sin dai primordi, produsse comunque un notevole impatto sul processo di modernizzazione del mondo verso forti ideali di mutuo rispetto e tolleranza religiosa.

È comprensibile come questo senso di fratellanza, tale da aprire la Massoneria a Cattolici, Protestanti ed Ebrei, per esempio nel Granducato di Toscana nelle prime decadi del XVIII secolo, provocasse pesanti reazioni da parte della confessione dominante.

In un periodo di intolleranza politica e di dispotismo, quando ogni forma di assembramento, se non sotto il controllo della polizia, era assolutamente interdetto, il nostro modo di lavorare, relativamente interclassista per l’epoca, tollerante, scevro da preclusione dogmatica alcuna, fu di fatto considerato come un evento intrinsecamente pericoloso per la sicurezza dello stato.

E’ chiaro che, preso individualmente, ogni Massone ha le sue intime convinzioni, anche religiose, né egli deve affatto abbandonarle. La disciplina iniziatica non gli apre una via corruttrice delle sue credenze precedenti; al contrario, essa gli offre solo la possibilità di apprendere di più grazie alle mutue differenze ed all’umana complessità.

Per queste ragioni il Grande Architetto dell’Universo non viene eccessivamente qualificato né può esserlo, non per mero relativismo, ma solo perché ciò significherebbe entrare nel merito di una serie di dispute teologiche che provocherebbero solo separazione e contrasti nel suo seno e sui quali la Massoneria non intende imporre una verità unica, ritenendo tale scopo estraneo alla “sua” ragione di esistere, ma altresì incoraggiando i singoli Liberi Muratori alla ricerca di tale verità.

La Massoneria, infatti, resta una comunione di “spiriti liberi” alla ricerca di una verità ultima. Ma tale completa verità non si trova nelle nostre mani, né crediamo – in quelle di ogni altra Massoneria.

A questo punto si potrebbe porre un interrogativo: se la Massoneria cerca la verità, coloro che già appartengono ad una fede che si considera depositaria della verità, quale vantaggio trarrebbero mai da questa esperienza, anche e soprattutto nel loro cammino di conoscenza del divino? Non cadono essi forse in contraddizione, accettando un’esperienza che presuppone il dubbio e la ricerca, avendo già una fede e quindi anche una risposta?

Noi Massoni pensiamo che l‘individuale convinzione di possedere una verità religiosa non esima l’uomo dal porsi altre domande e da una continua ricerca, né alcuno spirito religioso potrebbe considerarsi così divinamente ispirato da non sentire il bisogno di un dialogo profondo con i suoi Fratelli, soprattutto quelli da lui diversi.

* È con grande soddisfazione quindi che accogliamo le parole illuminanti recentemente espresse dal Sommo Pontefice Papa Francesco in una lettera al Dott. Scalfari, parole che valorizzano la relazione con il prossimo come percorso per la verità: «In altri termini, la verità essendo in definitiva tutt’uno con l’amore, richiede l’umiltà e l’apertura per essere cercata, accolta ed espressa»

La Libera Muratoria offre quindi un’opportunità ad ogni persona che voglia camminare su di una strada difficile, dove il suo spirito possa essere stimolato alla tolleranza, alla conoscenza ed al rispetto.

Grazie alla ritualità e all’esperienza potrà apprendere i modi, i tempi e le forme relativi a come parlare anche di argomenti alti e difficili, resi ancor più ardui dal fatto che su tali temi si deve mirare ad offrire uno stimolo costruttivo e non acuire separazioni o scontri.

Per questa ragione è chiaro che una tale strada non è per tutti, in particolare per quegli uomini che non siano interessati al dialogo con altre identità, altre culture, altre religioni.

Questa riflessione offre lo spunto per tornare sulla questione della presunta segretezza della Massoneria: posto che, come già chiarito, la Massoneria non è affatto una associazione segreta, è tuttavia è caratterizzata dal carattere dalla riservatezza. Per dirla con Karl R. Popper:

La società aperta è aperta a più valori, a più visioni del mondo filosofiche e a più fedi religiose, ad una molteplicità di proposte per la soluzione di problemi concreti e alla maggior quantità di critica. La società aperta è aperta al maggior numero possibile di idee e ideali differenti, e magari contrastanti. Ma, pena la sua autodissoluzione, non di tutti: la società aperta è chiusa solo agli intolleranti.»

(Karl R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, Vol. I, Platone totalitario, dalla IV di copertina.)

 

  • Qual è la radice culturale e religiosa della Massoneria?

Se la ritualità della tradizione muratoria ha per gran parte tratto le proprie origini storiche da un retroterra cristiano, le vicende culturali e filosofiche emerse soprattutto durante il secolo dei Lumi sono venute senza dubbio a focalizzare posizioni e orientamenti contrastanti, che per un verso hanno rafforzato una certa tradizione cristiana, per l’altro hanno coagulato una volontà di forte apertura interreligiosa e multiculturale. E’ proprio in tale contesto, ben evidenziato nell’esperienza anglosassone, che altre Comunioni massoniche hanno aperto via via le porte ai fedeli di altre confessioni, non necessariamente di matrice giudaico-cristiana, come Hindu, Zoroastriani, Buddhisti, Scintoisti, Sikhs, ecc.

Alcune di queste Massonerie, si sono talora orientate, almeno in certi momenti, seguendo orientamenti di tipo latitudinario o deistico, anche se mai la Massoneria si è espressamente pronunciata su una definizione teologalmente “forte” e allo stesso tempo “rigida” o “esclusiva” dell’Ente supremo in chiave razionalistica.

Al contrario, ancora oggi, non è inusuale il fatto che, se qualcuno facesse solo una vaga professione di deismo, verrebbe immediatamente tacciato di essere “massone”, anche qualora ciò non fosse affatto vero.

Come abbiamo già sottolineato, non si può affermare che la Massoneria sia statutariamente deistica o apertamente incline al deismo; tale orientamento costituisce una opzione individuale, possibile come altre, ma non vincola l’impianto generale del pensiero massonico.

Conosciamo le accuse di relativismo che ci vengono mosse da alcuni ambienti cattolici. Conosciamo le critiche al relativismo ed in particolare ricordiamo ciò che ebbe a dire in proposito il Card. Joseph Ratzinger prima di entrare in Conclave, che lo avrebbe eletto Papa,: «Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare ‘qua e là da qualsiasi vento di dottrina’, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie».

Non entriamo nel merito della disputa, ma respingiamo l’etichetta di relativismo che, con periodica insistenza, qualcuno ci vorrebbe applicare.

Il c.d. ‘relativismo etico’, almeno nel senso inteso dall’odierno Papa emerito, è del tutto estraneo alla Massoneria. Il relativismo così inteso si tradurrebbe nella equivalenza di ogni prescrizione morale, con conseguente impossibilità di perseguire il bene.

Ma il dovere del Libero Muratore, come detto, è quello di perseguire “il bene dell’Umanità”, anche se la strada non è segnata ed anzi egli ha il compito della continua ricerca della via.

Il nostro relativismo è quello della tolleranza e del buon senso, ossia un metodo che non nega l’esistenza della verità (come invece farebbe il relativismo assoluto), ma che riconoscendo i limiti della nostra imperfetta conoscenza cerca di superarli con spirito di fratellanza e di dialogo, non nel nome della certezza assoluta e quindi dell’intolleranza.

Quella stessa intolleranza capace di far bruciare uomini geniali come Giordano Bruno, di minacciare di tortura e morte scienziati come Galileo Galilei, di far vietare la ricerca sulle cellule staminali, di impedire una discussione serena e liberale sul finis vitae e su altri problemi di bioetica, di riconoscere – in sostanza – la libertà di scelta di ogni essere vivente che invece, nel nome del bene, viene considerato incapace di essere responsabile di se stesso, padrone della sua vita, ma soggetto da instradare secondo un binario inderogabile.

* Ancora una volta ci sentiamo confortati dalle parole del Papa nella lettera sopra citata: «la fede – osserva il Pontefice – non è intransigente, ma cresce nella convivenza».

Noi non possiamo essere dogmatici: noi non imbracciamo una sola fede, se non quella della tolleranza, del dubbio, del dialogo e della ricerca.

Chi ha solo certezze resta chiuso nella sua cornice e rifiuta il dialogo con chi propone altri, possibili, scenari. Questo è il relativismo che noi condanniamo e di cui sono colpevoli non tanto le singole teologie, spesso molto aperte e più avanzate di quanto si creda, ma coloro che non amano la libertà della ricerca aperta e coraggiosa, la sfida vera della modernità.

In questo senso, il Grande Oriente d’Italia si è fatto difensore della laicità, non contro fedi o teologie, ma a tutela della libertà di pensiero e dell’autonomia di scelta dei cittadini a fronte di ripetuti tentativi di teologizzare gli indirizzi giuridico-normativi.

Ad esempio, il nostro impegno a tutela della laicità della Scuola Pubblica guarda alla costruzione di una moderna società civile più equilibrata e aperta in cui i giovani, anche se appartenenti a religioni e confessioni diverse, si possano veramente sentire cittadini di uno stesso mondo.

Un modello alternativo, secondo il quale ogni scuola confessionale formerebbe e indirizzerebbe i suoi adepti non più come cittadini fedeli dello Stato, rispettosi della sua laicità, ma come soldati di una fede portatrice di verità assoluta, a cui piegare, presto o tardi, gli altri, sarebbe molto pericoloso per tutti.

D’altro canto, la vastità dell’universo ci ricorda che noi ne vediamo solo una parte, anzi che ognuno di noi, per la sua storia, cultura, età, provenienza e formazione, ne vede una sola parte. Tuttavia, proprio grazie alla fratellanza ad alla esperienza multiculturale, possiamo scorgere degli orizzonti prima ignoti.

Non è detto che debbano piacerci, che dobbiamo farli nostri, ma è un’occasione straordinaria di arricchimento interiore poterli acquisire alla nostra coscienza, allargare le nostre prospettive, comprendere diversi punti di vista. Così nasce un nuovo legame sociale, capace di creare una fratellanza che non si basa sull’adesione a una filosofia esclusiva, a una religione valida per tutti, ma ad un apparato valoriale comune che permetta di essere fratelli nella diversità, cittadini e costruttori di un mondo di pace e di armonia.

Qual è dunque l’esito del confronto che ci proponevamo? Potremmo concludere che se per lo Stato di diritto la convivenza di diverse confessioni religiose è attuata (o dovrebbe essere attuata) con l’equidistanza dello Stato, misurabile con la laicità delle istituzioni, analogamente per la Massoneria la fratellanza e l’armonia si persegue attraverso la ricerca interiore, avendo come base principi etici comuni e condivisi.

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Per saperne di più, leggi anche:

LETTURA “INIZIATICA” DELLA COSTITUZIONE

 ed inoltre:

COSA DEVE IL MASSONE ALL’UMANITA’

 

 

 

 

 

 


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