Clemente XII: la prima scomunica della Massoneria

Clemente_XII

E’ datata 28 Aprile 17338 la Bolla Dogmatica “In Eminenti” di Papa Clemente XII (al secolo il fiorentino Lorenzo Corsini 1652-1740) che costituisce la prima condanna ufficiale della Massoneria da parte della Chiesa. Erano passati meno di 21 anni dalla fondazione della prima Gran Loggia Madre di Londra (24 Giugno 1717), ma già il Papato ed il clero cattolico si sentivano evidentemente insidiati dalla rapida diffusione in forma sempre più organizzata e connessa fra le sue emanazioni (le logge) che stava assumendo la Libera Muratoria, e con essa la propagazione delle idee libertarie ed antidogmatiche che si coltivavano nelle Logge.

La Bolla di Clemente XII che infligge la scomunica a tutti i massoni ed ai loro “fiancheggiatori” (ad esempio a chi offriva loro locali e riparo per riunirsi) in realtà contiene ben pochi rilievi di natura prettamente religiosa o di principio. Il tono è quello di un documento essenzialmente politico, con infamanti iperboli circa i pericoli rappresentati dagli stessi massoni (paragonati a ladri e saccheggiatori della case, o a volpi che devastano la Vigna), con un vibrante appello finale ad inquisirli e punirli in ogniddove, anche tramite il braccio secolare. Cosa che da quel momento venne fatta con estrema solerzia e con una lunga serie di condanne e con reiterate scomuniche.

Solo a partire dal Concilio Vaticano II (che un blog cattolico conservatore come “Corrispondenza Romana” non esita a definire “nefasto”) si è inaugurato un periodo di contrapposizione meno viscerale della Chiesa Cattolica nei confronti della Massoneria, fino all’eliminazione ufficiale della sentenza di scomunica “latae sententiae”, mantenendo comunque l’interdizione dai sacramenti di tutti i Liberi Muratori considerati tuttora nella condizione di “peccato grave”.

Ma ecco il testo integrale dell’originale condanna “In Eminenti” di Papa Clemente XII:

CLEMENTE VESCOVO

Servo dei Servi di Dio

A tutti i fedeli cristiani salute e apostolica benedizione

In_eminenti_Clemens_EpiscopusPosti per volere della Clemenza Divina, benchè indegni, nell’eminente Sede dell’Apostolato, onde adempiere al debito della Pastorale provvidenza affidato a Noi, con assidua diligenza e con premura, per quanto Ci è concesso dal Cielo, abbiamo rivolto il pensiero a quelle cose per mezzo delle quali è chiuso l’adito agli errori ed ai vizi e si conservi principalmente l’integrità della Religione Ortodossa, e in questi tempi difficilissimi vengano allontanati da tutto il mondo Cattolico i pericoli dei disordini.

Già per la stessa pubblica fama Ci è noto che si estendono in ogni direzione, e di giorno in giorno si avvalorano, alcune Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Conventicole o Aggregazioni comunemente chiamate dei Liberi Muratori o des Francs Macons, o con altre denominazioni chiamate a seconda della varietà delle lingue, nelle quali con stretta e segreta alleanza, secondo loro Leggi e Statuti, si uniscono fra di loro uomini di qualunque religione e setta, contenti di una certa affettata apparenza di naturale onestà.

Tali Società, con stretto giuramento preso sulle Sacre Scritture, e con esagerazione di gravi pene, sono obbligate a mantenere un inviolabile silenzio intorno alle cose che esse compiono segretamente.

Ma essendo natura del delitto manifestarsi da se stesso e generare i rumore che lo denuncia, ne deriva che le predette Società o Conventicole hanno prodotto tale sospetto nelle menti dei fedeli, secondo il quale per gli uomini onesti e prudenti l’iscriversi a quelle Aggregazioni è lo stesso che macchiarsi dell’infamia di malvagità e di perversione: se non operassero iniquamente, non odierebbero tanto decisamente la luce.

Tale fama è cresciuta in modo così considerevole, che dette Società sono già state prescritte dai Principi secolari in molti Paesi come nemiche dei Regni, e sono state provvidamente eliminate.

Noi pertanto, meditando sui gravissimi danni che per lo più tali Società o Conventicole recano non solo alla tranquillità della temporale Repubblica, ma anche alla salute spirituale delle anime, in quanto non si accordano in alcun modo nè con le Leggi Civili nè con quelle Canoniche; ammaestrati dalle Divine parole di vigilare giorno e notte, come servo fedele e prudente, preposto alla famiglia del Signore, affinchè questa razza di uomini non saccheggi la casa come ladri, nè come le volpi rovini la Vigna; affinchè, cioè, non corrompa i cuori dei semplici nè ferisca occultamente gl’innocenti; allo scopo di chiudere la strada che, se aperta, potrebbe impunemente consentire dei delitti; per altri giusti e razionali motivi a Noi noti, con il consiglio di alcuni Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, e ancora motu proprio, con sicura scienza, matura deliberazione e con la pienezza della Nostra Apostolica potestà, decretiamo doversi condannare e proibire, come con la presente Nostra Costituzione da valere in perpetuo condanniamo e proibiamo le predette Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole dei Liberi Muratori o des Francs Macons, e con qualunque altro nome chiamate.

Pertanto, severamente, ed in virtù della santa obbedienza, comandiamo a tutti ed ai singoli fedeli di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità o preminenza, sia Laici, sia Chierici, tanto Secolari quanto Regolari, ancorchè degni di speciale ed individuale menzione e citazione, che nessuno ardisca o presuma sotto qualunque pretesto o apparenza di istituire, propagare o favorire le predette Società dei Liberi Muratori o Franc Macons o altrimenti denominate; di ospitarle o nasconderle nelle proprie case o altrove; di iscriversi ed aggregarsi ad esse; di procurare loro mezzi, facoltà o possibilità di convocarsi in qualche luogo; di somministrare loro qualche cosa od anche di prestare in qualunque modo consiglio, aiuto o favore, palesemente o in segreto, in proprio o per altri, nonchè di esortare, indurre, provocare o persuadere altri ad iscriversi o ad intervenire a simili Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole, sotto pena di scomunica per tutti i contravventori, come sopra, da incorrersi ipso facto, e senza alcuna dichiarazione, dalla quale nessuno possa essere assolto, se non in punto di morte, da altri all’infuori del Romano Pontefice pro tempore.

Vogliamo inoltre e comandiamo che tanto i Vescovi, i Prelati Superiori e gli altri Ordinari dei luoghi, quanto gl’Inquisitori dell’eretica malvagità deputati in qualsiasi luogo, procedano e facciano inquisizione contro i trasgressori di qualunque stato, grado, condizione, ordine dignità o preminenza, e che reprimano e puniscano i medesimi con le stesse pene con le quali colpiscono i sospetti di eresia. Pertanto concediamo e attribuiamo libera facoltà ad essi, e a ciascuno di essi, di procedere e di inquisire contro i suddetti trasfressori, e di imprigionarli e punirli con le debite pene, invocando anche, se sarà necessario, l’aiuto del braccio secolare.

Vogliamo poi che alle copie della presente, ancorchè stampate, sottoscritte di mano di qualche pubblico Notaio e munite di sigillo di persona costituita in dignità Ecclesiastica, sia prestata la stessa fede che si presterebbe alla Lettera se fosse esibita o mostrata nell’originale.

A nessuno dunque, assolutamente, sia permesso violare, o con temerario ardimento contraddire questa pagina della Nostra dichiarazione, condanna, comandamento, proibizione e interdizione. Se qualcuno osasse tanto, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 28 Aprile 1738, anno nono del Nostro Pontificato.

Clemente P.P. XII


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